Scopi

SCOPI

Come da statuto l’Associazione si prefigge di:

  • promuove la conoscenza degli insegnamenti, degli esempi e della vita di Don Giuseppe Ballabio,
  • effettuare interventi di beneficenza a favore ed a sostegno di missioni cattoliche all’estero,
  • attuare interventi di solidarietà sociale a tutti i livelli, compreso quelli socio-sanitari,
  • finanziare volontari disposti a prestare la propria attività a favore delle missioni cattoliche.

 

LO STATUTO

Costituzione – Denominazione – Sede

Art. 1. Ai sensi della Legge 266/91 è costituita, con Sede in Olgiate Olona (VA), l’Associazione di Volontariato denominata “Associazione Don Pino ONLUS”.

Art. 2. L’“Associazione Don Pino ONLUS”, più avanti chiamata per brevità Associazione si ispira esclusivamente a principi di solidarietà sociale e non ha fini di lucro.

Finalità e attività

Art. 3.  L’associazione persegue le seguenti finalità:

  • promuove la conoscenza degli insegnamenti, degli esempi e della vita di Don Giuseppe Ballabio,
  • effettua interventi di beneficenza a favore ed a sostegno di missioni cattoliche all’estero,
  • attua interventi di solidarietà sociale a tutti i livelli, compreso quelli socio-sanitari,
  • finanzia volontari disposti a prestare la propria attività a favore delle missioni cattoliche.

Art. 4. L’associazione realizza i propri scopi con tutte quelle attività ritenute idonee quali: raccolta di fondi ed offerte,  serate a scopo divulgativo, spettacoli benefici, pubblicazione di stampe periodiche, incontri formativi, ogni altra attività idonea al raggiungimento delle finalità statutarie di cui al precedente articolo.

Art. 5. Per il perseguimento dei propri scopi l’Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Soci

Art. 6. Possono diventare soci dell’Associazione tutti coloro che, condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente parte del proprio tempo libero. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall’assemblea.

In ogni caso i soci che non abbiano compiuto il 18° anno di età non avranno diritto di voto direttamente, ma potranno esercitarlo attraverso chi eserciti la patria potestà ovvero chi ne faccia le veci.

Art. 7.  La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull’accoglimento o il rigetto dell’ammissione dell’aspirante.

Art. 8. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all’interessato specificandone i motivi. In questo caso l’aspirante socio entro 30 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all’assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri dei soci

Art. 9. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell’Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall’appartenenza all’Associazione.

I soci  hanno l’obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti.

Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate dal Consiglio Direttivo .

Art. 10. La qualità di socio si perde:

  • per morte;
  • per morosità nel pagamento della quota associativa;
  • dietro presentazione di dimissioni scritte;
  • per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che:

  • si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione

di norme statutarie e/o regolamenti interni;

  • senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita di qualità dei soci nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, in caso di esclusione la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per  fare ricorso all’Assemblea.

Art. 11. Possono altresì aderire all’Associazione, in qualità di sostenitori, tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico nei termini stabiliti. I sostenitori non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall’Associazione.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 12. Sono organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea dei soci;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente;
  • il Collegio dei Revisori dei Conti;

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite; i componenti gli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo rimborso delle spese sostenute in relazione alla loro carica, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Art. 13. L’Assemblea è organo sovrano ed è costituita da tutti i soci. L’Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

  • almeno una volta all’anno, entro  il 28 febbraio, per l’approvazione del rendiconto economico consuntivo dell’anno precedente e per il bilancio di previsione dell’anno in corso, per la determinazione della quota di iscrizione, per il programma annuale di massima dell’Associazione,
  • ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo,
  • quando ne è fatta richiesta da almeno un quinto degli associati.

Per convocare l’Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l’ora della prima convocazione ed il giorno e l’ora della seconda convocazione., che deve avvenire almeno il  giorno successivo alla prima.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate con avviso diramato mediante invio di lettera non raccomandata a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell’Assemblea, almeno 10 giorni prima del giorno previsto.

L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora, la sede della convocazione e l’ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento.

Art. 14. L’Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

Art. 15. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa  qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di una sola delega.

Art. 16. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l’elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell’Assemblea.

Art. 17. L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

  • discute ed approva il bilancio preventivo e consuntivo;
  • definisce il programma generale annuale di attività;
  • procede alla nomina dei consiglieri e delle altre cariche elettive;
  • determina l’ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
  • discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo  per il funzionamento dell’Associazione;
  • delibera sulle responsabilità dei consiglieri;
  • decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell’art. 10;
  • discute e decide su tutti gli argomenti posti all’Ordine del Giorno.

Art. 18. L’Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto; sullo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

Per le modifiche statutarie l’Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio, l’Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Consiglio Direttivo

Art. 19. Il Consiglio Direttivo è composto da nove membri, eletti dall’Assemblea; esso dura in carica due anni e i suoi componenti sono rieleggibili. I soci potranno esprimere, nelle votazioni, un massimo di nove preferenze

Art. 20. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti.

La convocazione è fatta a mezzo avviso diramato almeno tre giorni prima della riunione.

Le riunioni sono valide quando vi interviene  la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti  le persone.

Art. 21. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell’Assemblea dei soci.

Nello specifico:

  • elegge tra i propri componenti il presidente e lo revoca;
  • elegge tra i propri componenti il vice presidente e lo revoca;
  • nomina il tesoriere e il segretario;
  • attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
  • cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea;
  • predispone all’Assemblea il programma annuale di attività;
  • presenta annualmente all’Assemblea  per  l’approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell’esercizio trascorso da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonché il bilancio preventivo per l’anno in corso.
  • conferisce procure generali e speciali;
  • assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
  • propone all’Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell’Associazione e degli organi sociali;
  • riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
  • ratifica e respinge i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente;
  • delibera in ordine all’esclusione dei soci come da art. 10.

Art. 22. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Il  Presidente

Art. 23.  Il Consiglio direttivo, nella prima riunione, provvede ad eleggere il Presidente. Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione. Al Presidente spetta la rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo, può essere rieletto al massimo per una volta consecutiva.

Ha l’uso della firma sociale.

Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura  generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d’urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo.  Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere

Art. 24. Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell’Associazione inerente l’esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere è conferito il potere di operare con banche e uffici postali; la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, effettuare prelievi, girare assegni per l’incasso  è affidata ad una firma congiunta tra Presidente, vicepresidente e tesoriere. Solo in caso di incassi e versamenti di contanti od assegni gli stessi potranno essere disposti con firma singola e disgiunta.

Il Consiglio Direttivo potrà però concedere al tesoriere firma libera e disgiunta per qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari per un importo definito con apposita deliberazione dallo stesso Consiglio Direttivo.

 

Il Segretario

Art. 25. Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

 

Collegio dei Revisori dei Conti

Art.26. Il collegio dei Revisori dei conti è organo di controllo amministrativo-finanziario.

Esso è formato da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall’Assemblea dei soci tra persone di comprovata competenza e professionalità, non necessariamente aderenti all’Associazione. Il collegio rimane in carica per lo stesso tempo del Consiglio Direttivo.

Art. 27. Il Collegio dei Revisori, almeno trimestralmente verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell’Associazione. Verifica i bilanci consuntivo e preventivo e presenta all’Assemblea dei soci una relazione scritta relativamente ad essi.

Delle proprie riunioni il Collegio dei Revisori redige verbale da trascrivere in apposito libro.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 28. L’esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni  anno.

Art. 29. Le entrate dell’Associazione sono costituite da:

  • quote associative e contributi dei simpatizzanti;
  • contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
  • donazioni e lasciti testamentari;
  • rimborsi derivanti da convenzioni;
  • entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali comunque non in via prevalente;
  • ogni altra entrata che a qualsiasi titolo pervenga all’Associazione.

Art. 30. Il patrimonio sociale è costituito da:

  • beni immobili e mobili;
  • azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
  • donazioni, lasciti o successioni;
  • altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 31. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell’Associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell’Associazione.

Scioglimento dell’Associazione e devoluzione dei beni

Art. 32. Lo scioglimento dell’Associazione viene deciso dall’Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell’art. 18 del presente statuto.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell’Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad Organizzazioni di Volontariato operanti in identico o analogo settore.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Norma finale

Art. 33. Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell’Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative  in materia.

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